Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni
Modifiche al regime della compensazione territoriale (art.9) del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999. La norma prevede che gli obblighi di assunzione vanno rispettati a livello nazionale per cui saranno gli stessi datori di lavoro ad effettuare la compensazione territoriale.
Ne consegue che i datori di lavoro privati che hanno più unità produttive dislocate sul territorio nazionale e le aziende che fanno parte di un gruppo di impresa, ferma restando la quota di riserva, possono assumere in una unità produttiva o in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica (l’operatività della compensazione territoriale era invece subordinata alla concessione di apposita autorizzazione da parte degli organi territoriali o centrali del Ministero del Lavoro) le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia (compensazione territoriale).
I datori di lavoro che si avvarranno di tale facoltà di compensazione, avranno il solo obbligo di trasmettere in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.
La compensazione automatica non è invece prevista per i datori di lavoro pubblici che possono essere autorizzati, su motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.