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Alternanza scuola-lavoro

Con l’art.4, Legge 53/2003 , viene introdotta nel sistema educativo italiano la possibilità per i giovani dai 15 ai 18 anni di realizzare il percorso formativo anche "attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro." Il successivo D.Lgs.vo 77/2005 ha disciplinato l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo con lo scopo di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l’orientamento per valorizzarne le vocazioni personali. Nell’art.4 viene precisato che "i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni" . L’alternanza viene riconosciuta come una metodologia didattica che realizza un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro consentendo la partecipazione attiva delle imprese e degli gli enti pubblici e privati. Il D.L 104/2013 , convertito dalla Legge 128/2013, ha contribuito a consolidare la metodologia dell’alternanza favorendo l’orientamento e definendo i diritti e i doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Con l’obiettivo di aumentare l’offerta formativa, la Legge 107/2015 , potenzia ulteriormente l’alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione; in particolare, con i commi dal 33 al 43 dell’arti.1: inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall’anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei; autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016; istituisce il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro , a cui si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti. L’alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro Fonte: Camere di Commercio Iscriviti alla Newsletter gratuita

(Via Irpiniajob)