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Agevolazioni per le assunzioni di donne e over 50

A decorrere dal primo gennaio 2013 l'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 prevede una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l'assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Con la circolare n. 111 del 24/07/2013 l’INPS fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo. A decorrere dal primo gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori: 1. uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e "disoccupati da oltre dodici mesi"; 2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"; 3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"; 4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi". La nozione di lavoratore "privo di un impiego regolarmente retribuito" è stata definita dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 (allegato 1) ed è stata ora chiarita - con particolare riferimento all'incentivo previsto dalla legge 92/2012 - dal Ministero stesso, mediante la circolare n. 34 del 25 luglio 2013 (allegato 2) In sintesi - in conformità al decreto ed ai chiarimenti ministeriali - deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi): non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi; nè ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. Si evidenzia che la situazione di "priva di impiego regolarmente retribuito" prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego. L'incentivo spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato; le assunzioni a tempo determinato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. L'incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l'assunzione a scopo di somministrazione . L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. In considerazione della loro specialità, l'incentivo non spetta - tra l'altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio. L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line "92- 2012", a disposizione all'interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet www.inps.it , dove è possibile trovare ogni altra informazione in merito.

(Via Caserta Orientajob)