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Contratto a termine e omessa indicazione dei motivi: cosa cambia

L’ art.7, Decreto Legge n°76 del 28.06.13 , ha modificato l’art.1, comma 1 bis, D.Lgs.vo 368/2001 , il quale ora prevede che, in caso di stipula di contratto a termine, non è necessario indicare i motivi dell'apposizione del termine nei seguenti casi: nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell’art.20, comma 4, D.Lgs.vo 276/2003 ; in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Con decorrenza 28.06.13, anche il primo contratto a termine " acausale " puó essere oggetto di proroga, probabilmente nell'ambito dei 12 mesi, essendo stato abolito, dall’art.7, D.L 76/2013, l’art.4, comma 2 bis, D.Lgs.vo 368/2001 Fonte: Settore Lavoro e Formazione Iscriviti alla Newsletter gratuita

(Via Irpiniajob)