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Programma Garanzia Giovani. Avvio attività di controllo fruizione bonus occupazionale

L’I.N.P.S, preso atto di essere stato individuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale organismo intermedio dell’iniziativa occupazione giovani, nel comunicare con la circolare n°59 del 01.04.16 l’avvio dell’attività di controllo circa la legittima fruizione del bonus occupazionale di cui al Programma Garanzia Giovani, ripercorre le principali caratteristiche dell’incentivo occupazionale in argomento. Destinatari del bonus sono i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono giovani iscritti al Programma con le tipologie contrattuali di cui alla seguente tabella e con un incentivo economico graduato in funzione, oltre che del tipo di contratto instaurato, della classe di profilazione attribuita al giovane: RAPPORTO DI LAVORO CLASSE DI PROFILAZIONE 1 BASSA *BASSO 2 MEDIA *MEDIO BASSO 3 ALTA *MEDIO ALTO 4 MOLTO ALTA *ALTO rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi - - € 1.500 € 2.000 rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi - - € 3.000 € 4.000 rapporto a tempo indeterminato/apprendistato professionalizzante € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 * i livelli di profilazione sono stati così modificati a opera del decreto direttoriale numero 10, del 23 gennaio 2015 . Il beneficio è riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di soci lavoratori mentre è negato in riferimento a rapporti di lavoro domestico, di lavoro intermittente e accessorio. Il bonus occupazionale non deve comportare il superamento dei limiti cosiddetti " de minimis " ( € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari) salvo, nel caso in cui tale soglia venga superata, l’assunzione comporti un incremento netto, da verificarsi mensilmente, dell’occupazione rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti, con esclusione dalla base di computo dei lavoratori che si siano dimessi o abbiano risolto il rapporto di lavoro per invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa. L’accesso al bonus risulta subordinato anche al rispetto dei principi generali in materia di fruizione degli incentivi così come ridisciplinati dall’ art.31, D.Lgs.vo 150/2015 : assunzione in attuazione di un obbligo di legge o contrattuale; assunzione non in violazione di un diritto di precedenza di altro lavoratore; assunzione non in unità produttive interessate da sospensioni dell’attività lavorativa; assunzione non di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro o da altro che risulti con il datore di lavoro che assume in rapporto di collegamento o controllo. Il bonus , così come indicato nella circolare I.N.P.S 129/2015 , puó essere integralmente cumulato con l’esonero contributivo previsto in caso di assunzioni a tempo indeterminato e, nella misura del 50% dei costi salariali, con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di lavoro da almeno 24 mesi o da almeno sei mesi se residenti in aree svantaggiate o impiegate in particolari professioni o settori di attività e, ancora, con l’incentivo previsto per l’assunzione di "giovani genitori" e con quello connesso all’assunzione di beneficiari di naspi. Si ricorda che con Decreto direttoriale n°16 del 03.02.16 è stato istituito il " super bonus occupazionale " (da € 3.000,00 a € 12.000,00) per le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato di tirocini che siano stati avviati entro il 3101.16. Il super bonus puó essere riconosciuto anche a un datore di lavoro diverso rispetto a quello che ha ospitato il tirocinante a condizione che l’assunzione intervenga entro i 60 giorni successivi alla conclusione del tirocinio. Il super bonus , inoltre, non è cumulabile con il bonus mentre risulta cumulabile con l’esonero contributivo di cui all’ art.1, comma 178, Legge 208/2015 Fonte: I.N.P.S Iscriviti alla Newsletter gratuita

(Via Irpiniajob)