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Il Sistema Regionale dei Servizi

 

Il masterplan dei servizi per il lavoro

Il complessivo miglioramento dell’offerta dei servizi in favore dei lavoratori e delle imprese della Campania è fondamentale per il funzionamento e la trasparenza del mercato del lavoro. Questo obiettivo presuppone che tutti i soggetti siano in grado di lavorare e di operare nel sistema secondo una logica di rete, nella quale sono chiare regole, ruoli, competenze, relazioni e prestazioni.

Il sistema, dunque, si configura come  una Rete Regionale dei Servizi e si fonda su una visione rinnovata del ruolo del pubblico. Un sistema pubblico che si apre alla collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, con i privati e con tutti i soggetti chiamati dalla normativa vigente a gestire i servizi per il lavoro, al fine di mobilitare nel modo più efficiente tutte le risorse in grado di valorizzare il capitale sociale del territorio regionale.

 

I nodi della rete

  • La Regione Campania è posta a capo delle azioni di indirizzo, programmazione e monitoraggio dei servizi per il lavoro ed è responsabile del consolidamento delle infrastrutture tecnologiche, dell’innovazione metodologica ed organizzativa della rete dei servizi.
  • Le Province presiedono alla programmazione territoriale delle politiche per il lavoro e attivano l’organizzazione e la gestione dei SPI, verso i quali sono responsabili del loro sviluppo efficace. Le Province si realizzano, secondo gli indirizzi del Masterplan Regionale, i piani provinciali che, danno attuazione sul territorio alle politiche di sostegno del mercato del lavoro.
  • I soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione per la ricerca di lavoro.
  1. agenzie del lavoro:
  2. università pubbliche e private, che hanno l’obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati;
  3. associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l’attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate
  4. camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, che, in attesa delle normative regionali, hanno la possibilità di chiedere direttamente al Ministero del lavoro l’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo delle agenzie per il lavoro;
  5. associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale – ma anche regionale - e aventi come oggetto la tutela, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;
  6. enti bilaterali, ove ne ricorrano i presupposti richiesti, che possono operare con le stesse modalità previste per le associazioni di cui al punto 2 ossia anche per il tramite di "società di servizi controllate".
  7. gestori di siti internet, a condizione che svolgano l’attività senza finalità di lucro e fermo restando l’invio di ogni informazione utile alla borsa continua nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi.