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Contrattazione collettiva di prossimit

La norma (art.8) abilita i soggetti sindacali a sottoscrivere accordi aziendali o territoriali che possono regolare le materie indicate dalla manovra.
Le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale ovvero le loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, vengono quindi abilitate a sottoscrivere contratti collettivi a livello aziendale o territoriale al fine di realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di produttività, alla gestione delle crisi aziendali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
Le intese hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione però, di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali.

Le materie oggetto degli accordi

Gli accordi potranno riguardare una serie di materie, tassative, inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione relative:

  • alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
  • ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
  • alla disciplina dell'orario di lavoro;
  • alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il recesso dal rapporto di lavoro vengono esclusi, tassativamente, dall’ambito di negoziabilità:

  • il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
  • il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino;
  • il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore;
  • il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Gli accordi aziendali, approvati dalla maggioranza dei lavoratori, con referendum, anche prima del 28 giugno 2011 sono comunque efficaci nei confronti di tutto il personale.

Le intese in questi settori operano anche in deroga alle disposizioni di legge che regolano le materie di cui sopra, e in deroga alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Vengono però espressamente fatti salvi i vincoli costituzionali e quelli derivanti da norme comunitarie e obblighi internazionali.

 

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