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Livelli di tutela essenziali per l'attivazione di tirocini

Novità per i tirocini formativi e di orientamento (art.11) ossia quei tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tali tirocini potranno essere promossi unicamente da soggetti i cui requisiti sono preventivamente determinati dalle normative regionali e unicamente a favore di neodiplomati o neolaureati entro e non oltre 12 mesi (prima erano 18 mesi) dal conseguimento del relativo titolo di studio. L’attivazione dei tirocini può avere inoltre, una durata massima di 6 mesi (prima erano 12 mesi) comprensivi delle proroghe.
Tali novità incidono esclusivamente sull’applicazione dei tirocini formativi non curriculari ossia non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati a istituti professionali.

Rinviati alla normativa regionale o alle norme speciali invece, i tirocini promossi per i soggetti "ai margini" del mondo del lavoro ossia disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Per queste categorie pertanto non sono previsti i limiti introdotti dalla manovra.

Restano esclusi dalla previsione normativa anche i tirocini "curriculari" che sono i tirocini previsti all'interno di un "percorso formale di istruzione e formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione."

In merito a tale articolo 11, il Ministero del Lavoro con Circolare n.24 del 12 settembre 2011 fornisce i primi indirizzi operativi per una corretta applicazione della nuova disciplina.
La Circolare, in primo luogo chiarisce che restano esclusi dall’intervento:

  • i cosiddetti tirocini “curriculari”, ossia i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
  • i cosiddetti «tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro». Si tratta, secondo il ministero, di iniziative svolte a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati;
  • i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che restano disciplinati da normative di settore;
  • i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate.

Viene precisato che i tirocini formativi (nonostante l’individuazione precisa dei destinatari ossia neodiplomati e neolaureati) non sono preclusi agli studenti, compresi i laurendi, masterizzandi e dottorandi, a patto che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti nel periodo di frequenza del relativo corso di studi o di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.

Viene inoltre specificato che la norma non ha efficacia retroattiva, pertanto i tirocini avviati prima dell’approvazione della manovra ossia prima del 13 agosto 2011, potranno proseguire in base alla precedente normativa.

Chiarimenti anche in merito al ruolo del personale ispettivo responsabile che avrà il compito di verificare la tipologia del tirocinio e la sua legittimità. Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi.

Novità anche per quanto riguarda la disposizione relativa alle somme dei fondi interprofessionali (art.10), la manovra estende la possibilità di utilizzarli anche per misure di formazione in favore degli apprendisti e dei collaboratori a progetto.

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