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Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La manovra introduce il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.12). Nuove regole per contrastare il lavoro irregolare. La manovra introduce due nuovi articoli nel “corpus” del codice penale, gli articoli 603 bis e 603 ter, con i quali si punisce chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. La pena prevista è la reclusione da cinque a otto anni con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Sono indice di sfruttamento la sussistenza di una o più circostanze di seguito elencate:

  • la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituisce invece aggravante specifica (con l'aumento della pena da un terzo alla metà):

  • il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  • il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  • l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L’eventuale condanna per il reato di caporalato (o riduzione in schiavitù, ma solo se lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative) comporta anche pene accessorie: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. E soprattutto: l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, e dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Pene più pesanti per i recidivi.
 

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