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Novità stato disoccupazione

Si comunica che, ai sensi della delibera di Giunta regionale della Campania n°165 del 03.06.14, pubblicata sul BURC n°34 del 09.06.14, a decorrere dal 01.09.14, si applicheranno le seguenti disposizioni: La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ( DID ) puó essere resa: di persona presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente; in via telematica attraverso siti regionali e nei casi previsti (piattaforma regionale www.cliclavoro.lavorocampania.it ); in sede di richiesta ASpI all'I.N.P.S (Legge 92/2012), inoltre, ai sensi dell'art.3 Legge 78/2014, l'utente puó rendere la DID: in qualsiasi Centro per l’Impiego sul territorio nazionale, indipendentemente da dove risieda o elegga domicilio; tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso e, quindi, nei seguenti casi: 1. rapporto di lavoro subordinato o assimilato da cui derivi un reddito annuo lordo fino a € 8.000; 2. prestazioni di lavoro autonomo da cui derivi un reddito annuo lordo fino a € 4.800; 3. in caso di presenza nello stesso anno di lavoro subordinato più lavoro autonomo, il limite reddituale da considerare ai fini della conservazione è di € 8.000; 4. l'anzianità si conserva, indipendentemente dai parametri di reddito e durata, in tutti i casi che non costituiscono rapporto di lavoro (Stage, Tirocini, Borse lavoro, Dottorati Universitari, LLSSUU, LOA - lavoro occasionale e accessorio,, ex art. 70 DLgs 276/03 retribuiti esclusivamente tramite voucher) Nota Bene: in caso di risoluzione anticipata di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato superiori a sei mesi, il lavoratore puó richiedere la conservazione dello stato di disoccupazione entro i 15 giorni di calendario decorrenti da: 1. la data di risoluzione anticipata del rapporto; 2. la data di notifica del verbale ispettivo che ha riqualificato il rapporto come lavoro subordinato. SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE La sospensione dei mesi di disoccupazione avviene esclusivamente in caso di rapporto di lavoro dipendente o assimilato in cui si verifichino contemporaneamente le due condizioni seguenti: 1. superamento del parametro di reddito lordo di € 8.000; 2. durata del rapporto di lavoro non superiore a mesi 6. PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE La perdita del l'anzianità di disoccupazione, si verifica automaticamente, e pertanto senza necessità di atto motivato, in caso di : - lavoro subordinato o assimilato da cui derivi un reddito lordo maggiore di € 8.000 e con una durata maggiore a sei mesi; - in caso di prestazioni di lavoro autonomo da cui derivino redditi lordimaggiore di € 4.800 nell'anno solare. In caso di presenza nello stesso anno di lavoro subordinato più lavoro autonomo, si perde l'a nzianità se si supera il limite di € 8.000 lordi. PERSONE ISCRITTE NELLA LISTA DI MOBILITA' Le persone iscritte nelle liste di mobilità acquisiscono lo stato di disoccupazione senza dover rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art.3, comma 1, D.Lgs.181/00 e successive modificazioni. I lavoratori in mobilità, non perdono l'iscrizione nelle relative liste in caso di accettazione di: - rapporto di lavoro a tempo determinato; - rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time. In tali casi e per tali lavoratori, la sospensione dello stato di disoccupazione coincide con la durata del singolo rapporto di lavoro, senza tener conto dei limiti temporali e qualora il reddito che ne derivi sia superiore al limite di reddito precedentemente indicato. Nota Bene: al termine dell'iscrizione nella lista di mobilità, comprese le relative proroghe, i lavoratori dovranno confermare la permanenza nello stato di disoccupazione e l'i nteresse alla ricerca del lavoro, entro sei mesi al Centro per l'Impiego di competenza.

(Fonte Irpiniajob)