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Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato

Il comma 90, della Legge di Stabilità 2015 , di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, disciplina il nuovo sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato. In considerazione dell'interesse alla disposizione legislativa dimostrato dalle aziende, è il caso di evidenziare i punti principali della norma: lo sgravio è a pplicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati , con esclusione del settore agricolo; riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) decorrenti dal 01.01.15 al 31.12.15 ; sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico ; lo sgravio riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a € 8.060,00 su base annua; lo sgravio non riguarda i premi e contributi dovuti all' INAIL ; lo sgravio non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; lo sgravio non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato; lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; lo sgravio non spetta ai datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (si conteggiano anche le società controllate o collegate) Fonte: Settore Lavoro e Formazione Iscriviti alla Newsletter gratuita

(Fonte Irpiniajob)