cerca

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVI DISABILI ANNO 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con l'ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro -, ha emanato la nota n°41/454 del 23.01.17, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla presentazione del prospetto informativo e agli obblighi assunzionali dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonchè dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, in conseguenza delle modifiche apportate alla Legge 68/1999 dal D.Lgs.vo 151/2015. In particolare, la nota, per quanto riguarda la presentazione del prospetto informativo, evidenzia che i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonchè i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31.12.16, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31.01.17, del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, Legge 68/1999. Viceversa, per i suindicati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31.12.16, resta fermo l'obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31.01.17. Per quanto attiene agli obblighi assunzionali, sempre da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, la nota ministeriale evidenzia che dal 01.01.17 i suddetti datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 01.01.17 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall'articolo 7, Legge 68/1999 e nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°970 dl 17.02.16. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31.12.16, e rispetto ai quali non trovava applicazione l'abrogato comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. 333/2000, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

(Fonte Caserta Orientajob)