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Nuova assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI) e assegno di disoccupazione

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), prevista dal D.Lgs.vo n°22 del 04.03.15, entrerà in vigore dal 01.05.15. Possono richiedere la NASpI tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative. Sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. i requisiti richiesti sono : 1. aver perso involontariamente il posto di lavoro; essere stati licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo; o dimessi per giusta causa; aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell' ambito della procedura conciliativa prevista dall'art.7, Legge 604/1966 (c.d. tentativo di conciliazione obbligatoria). 2. poter far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione; 3. poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Dal 01.01.17 la NASpI sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane. L'indennità si calcola dividendo la retribuzione mensile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero delle settimane di contribuzione; il risultato va moltiplicato per 4,33. L'indennità subirà una progressiva riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La domanda per l'ottenere la NASpI dovrà essere fatta a pena di decadenza, esclusivamente con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Dal 01.05.15, inoltre, per i soggetti che al termine del godimento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) siano ancora alla ricerca di occupazione, il legislatore prevede un ulteriore sostegno al reddito: l'Assegno di disoccupazione (ASDI), di cui al D.L.gs.vo n°22 del 04.03.15. L’Assegno di disoccupazione (ASDI) sarà in vigore dal 01.05.15 al 31.12.15 esclusivamente per coloro i quali siano in particolare condizione di bisogno. Per poter ricevere l'aiuto i soggetti dovranno aderire a un progetto personalizzato redatto dai competenti Servizi per l'Impiego. Il progetto, che conterrà specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, impone al beneficiario, a pena di decadenza dal beneficio, la disponibilità a partecipare a iniziative di formazione. La particolare condizione di bisogno verrà valutata in termini di Isee, secondo i parametri che saranno determinati con un successivo decreto interministeriale. La durata massima della prestazione viene fissata in 6 mesi. L'importo si attesta al 75% dell'ultimo trattamento di NASpI percepito, con il limite dell'ammontare dell'assegno sociale.

(Fonte Caserta Orientajob)